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20 January 2026

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[Italia] Ecco perché il nome di Guido Crosetto e del Governo italiano può essere accostato e deve essere perseguito in complicità con il genocidio di palestinesi

La responsabilità del ministro della Difesa italiano Guido Crosetto per complicità nel genocidio palestinese non è una speculazione politica, ma una questione giuridica fondata sul diritto internazionale ratificato dall’Italia. Tre elementi convergono in modo inequivocabile: la consapevolezza documentata del genocidio, le forniture di armamenti proseguite consapevolmente, e il quadro legale internazionale che incrimina esplicitamente la complicità.

La Convenzione sul Genocidio del 1948, ratificata dall’Italia nel 1952, incrimina al suo articolo III(e) la “complicità nel genocidio” come reato autonomo, punibile indipendentemente dall’esecuzione diretta. L’articolo IV estende la responsabilità personale ai “governanti costituzionalmente responsabili”, senza distinguere tra capi di Stato e ministri. Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, che l’Italia ha sottoscritto nel 2002, stabilisce all’articolo 25(3)(c) che è responsabile chi “fornisce i mezzi” per la commissione di un crimine, essendo consapevole dell’intento del principale perpetratore.

La consapevolezza non è discutibile. Nel gennaio 2024, la Corte Internazionale di Giustizia ha accertato la “plausibilità” del genocidio a Gaza e ordinato a Israele di prevenire “condizioni di vita intese a provocare la distruzione fisica” dei palestinesi. Nel settembre 2025, la Commissione d’Inchiesta Indipendente dell’ONU ha concluso che Israele sta commettendo genocidio con intento genocida esplicito, supportato da dichiarazioni dirette di autorità israeliane e da un “modello di condotta” sistematico. Questi sono fatti pubblici, ufficiali, ampiamente documentati. Non è possibile invocare ignoranza dopo gennaio 2024.

Cosa ha fatto l’Italia dopo questi accertamenti? Leonardo SpA, il principale produttore di armamenti italiano a partecipazione statale, ha proseguito le forniture a Israele: componenti per gli F-15, i velivoli documentalmente utilizzati nei bombardamenti su Gaza, assistenza tecnica, ricambi. Nel 2024 alone: 7 milioni di euro in manutenzione remota, riparazione e ricambi. Il governo italiano sostiene di aver “bloccato i nuovi contratti” dal 7 ottobre 2023, ma autorizza la prosecuzione dei contratti preesistenti. Tuttavia, la legge italiana 185/1990 consente esplicitamente la sospensione dell’export “in casi eccezionali”, cioè quando sussiste rischio di violazioni dei diritti umani. L’accertamento CIG di plausibilità genocidio costituisce chiaramente un “caso eccezionale”. La mancata sospensione configura una scelta affermativa di facilitare il crimine, non una semplice omissione passiva.

Il ministro Crosetto è il titolare del potere decisionale sulla cooperazione militare. Nel settembre 2025, Giuristi e Avvocati per la Palestina (GAP) ha denunciato formalmente alla CPI il ministro Crosetto (insieme a Meloni, Tajani e Cingolani di Leonardo) per “presunta complicità in crimini di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio”. La denuncia sottolinea che gli imputati “non possono invocare immunità funzionale né ignoranza”.

Quale è la soglia legale per la complicità secondo la giurisprudenza internazionale? La sentenza CIG Bosnia-Serbia (2007) richiede “piena conoscenza” dell’intento genocida e di come l’assistenza verrà utilizzata. Nel caso italiano, questa soglia è ampiamente superata: la CIG e la Commissione ONU hanno accertato pubblicamente sia il genocidio che l’intento genocida. A differenza degli anni ’90 quando dibattevasi se Srebrenica fosse genocidio, nel 2024-2025 gli organismi internazionali più autorevoli hanno accertato inequivocabilmente l’intento genocida israeliano. Le dichiarazioni di ufficiali israeliani riportate dalla Commissione ONU costituiscono prove dirette, non inferenze.

Un elemento cruciale spesso trascurato è che la Convenzione sul Genocidio impone un obbligo positivo di prevenzione, articolo I: gli Stati “si impegnano a prevenire ed a punire” il genocidio. La CIG ha interpretato ciò come obbligo di “esercitare l’influenza che ragionevolmente può avere” su soggetti sotto il controllo dello Stato. Nel caso italiano: il governo ha controllo su Leonardo (azienda a partecipazione statale); ha potere diretto di autorizzare o vietare esportazioni; la prosecuzione dell’export post-gennaio 2024 equivale a scelta affermativa di facilitare. Alcuni commentatori legali sostengono che il caso italiano sia ancora più forte del caso Bosnia, dove non esisteva un mezzo diretto (come esportazioni controllate dallo Stato) per esercitare la prevenzione.

Il precedente della CPI rafforza questa interpretazione. Nel novembre 2024, la Corte ha emesso mandati di arresto contro Netanyahu e Gallant per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, stabilendo che i vertici governativi possono essere personalmente responsabili per violazioni commesse durante un conflitto. Se la CPI ritiene responsabili i perpetratori diretti, come può non considerare responsabili i fornitori consapevoli degli strumenti del crimine?

Rimangono questioni interpretative: la sentenza Bosnia fissa una soglia elevata di “piena conoscenza” dell’intento specifico; l’immunità funzionale dei ministri in carica rimane applicata nella prassi internazionale; il nesso causale tra la fornitura italiana e singoli omicidi è indiretto. Tuttavia, nessuno di questi fattori è insormontabile, specialmente considerando gli accertamenti pubblici e inequivocabili di genocidio da parte di CIG e ONU.

La Costituzione italiana (articoli 2 e 10) vincula lo Stato al rispetto dei trattati internazionali ratificati e dei diritti inviolabili dell’uomo. Il governo italiano ha quindi un obbligo costituzionale di onorare la Convenzione sul Genocidio. La mancata sospensione dell’export post-gennaio 2024 configura un inadempimento di questo obbligo costituzionale e internazionale.

La responsabilità penale internazionale di Crosetto per complicità nel genocidio non è “improbabile” da un punto di vista puramente legale. Dipende se la Procura della CPI decide di investigare sulla complicità di Stati occidentali fornitori di armi e come i giudici interpreteranno la soglia di consapevolezza speciale alla luce dei nuovi accertamenti ONU. Il precedente Netanyahu suggerisce disponibilità a perseguire vertici governativi. La questione rimane aperta nel sistema internazionale, rappresentando un banco di prova cruciale per il riconoscimento della responsabilità collettiva degli Stati nell’era contemporanea. Crosetto e il governo italiano non possono nascondersi dietro il velo della “prosecuzione di contratti preesistenti”. Una volta accertato il genocidio e l’intento genocida, continuare a fornire i mezzi per commetterlo costituisce complicità attiva, perseguibile secondo il diritto internazionale.

 

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